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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 566

Che modifica l'articolo 3 di quella in data 8 febbraio 1900, n. 50, sull'assegno ai Comuni che intraprenderanno la provvista di acque potabili. (002U0566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1903
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il concorso dello Stato,  di  cui  all'articolo  3  della  legge  8
febbraio 1900, n.  50,  potra'  essere  assegnato  ai  Comuni,  anche
eccedenti  i  20,000  abitanti,  ma  non  oltre  i  50.000,  in  base
all'ultimo censimento, i  quali  intraprenderanno  la  esecuzione  di
opere  riguardanti  la  provvista  di   acque   potabili,   dopo   la
promulgazione della presente legge. 
 
  Per i Comuni, la cui sovrimposta sia insufficiente  a  garantire  i
prestiti, potra' la Cassa depositi e prestiti accettare per la  somma
necessaria da integrare le rispettive annualita', una  corrispondente
delegazione della sovrimposta provinciale.