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REGIO DECRETO 16 dicembre 1901, n. 567

Che porta modificazioni all'articolo 2 di quello in data 24 gennaio 1886, n. 3637, sulle convenzioni ferroviarie. (001U0567)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1902 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), sulle convenzioni ferroviarie;

Visto il R. decreto n. 3460 (serie 3ª), del 22 ottobre 1885;

Visto il R. decreto n. 3637 (serie 3ª), del 24 gennaio 1886;

Visto il R. decreto n. 493, del 17 novembre 1898;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i Lavori Pubblici, per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nell'articolo 2 del citato R. decreto 24 gennaio 1886, n. 3637, alle parole dell'Ispettore generale delle strade ferrate, verranno sostituite le altre: dei due Ispettori generali delle strade ferrate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Zanardelli.
Baccelli.
Carcano.
G. Giusso.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.