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REGIO DECRETO 16 dicembre 1901, n. 567

Che porta modificazioni all'articolo 2 di quello in data 24 gennaio 1886, n. 3637, sulle convenzioni ferroviarie. (001U0567)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-2-1902
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 8 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie  3ª),
sulle convenzioni ferroviarie; 
 
  Visto il R. decreto n. 3460 (serie 3ª), del 22 ottobre 1885; 
 
  Visto il R. decreto n. 3637 (serie 3ª), del 24 gennaio 1886; 
 
  Visto il R. decreto n. 493, del 17 novembre 1898; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di  Stato  per  i  Lavori
Pubblici, per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Nell'articolo 2 del citato R. decreto 24  gennaio  1886,  n.  3637,
alle parole dell'Ispettore generale delle  strade  ferrate,  verranno
sostituite le altre: dei due Ispettori generali delle strade ferrate. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1901. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          Zanardelli. 
                                                          Baccelli.   
                                                          Carcano.    
                                                          G. Giusso.  
 
  Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.