stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 novembre 1901, n. 563

Contenente il Regolamento per le copie dei dipinti nelle RR. Gallerie, nei Musei e nei luoghi di scavi di antichità. (001U0563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-2-1902 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerata la necessità di disciplinare il lavoro dei copiatori nelle Gallerie, nei Musei e nei luoghi di scavo nazionali, conciliando l'interesse dei visitatori col decoro del pubblico servizio;
Sentita la Giunta superiore di belle arti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il Regolamento per le copie dei dipinti nelle Gallerie, nei Musei e nei luoghi di scavo nazionali, unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 2 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

N. Nasi.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.