stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 novembre 1901, n. 563

Contenente il Regolamento per le copie dei dipinti nelle RR. Gallerie, nei Musei e nei luoghi di scavi di antichità. (001U0563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-2-1902
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Considerata la necessita' di disciplinare il lavoro  dei  copiatori
nelle  Gallerie,  nei  Musei  e  nei  luoghi  di   scavo   nazionali,
conciliando  l'interesse  dei  visitatori  col  decoro  del  pubblico
servizio; 
 
  Sentita la Giunta superiore di belle arti; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Regolamento per le copie dei dipinti nelle Gallerie, nei Musei e
nei luoghi di scavo nazionali, unito al presente decreto  e  firmato,
d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di  Stato  per  la  Pubblica
Istruzione, e' approvato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Capodimonte (Napoli), addi' 2 novembre 1901. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             N. Nasi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.