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REGIO DECRETO 14 novembre 1901, n. 540

Modificazioni ad articoli del Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina. (001U0540)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1902 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 8 luglio 1889, n. 1470 (serie 3ª);
Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4719 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 28 giugno 1888 che approva il Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed agli ufficiali di scrittura delle Amministrazioni della Guerra e della Marina;
Vista la legge 30 giugno 1901, n. 269, con la quale è stata istituita una categoria d'impiegati d'ordine nell'Amministrazione di pubblica sicurezza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Guerra e della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al predetto Regolamento è aggiunto il nuovo articolo 41 bis, formulato come appresso:

«Gli ufficiali di scrittura aspiranti all'impiego di ufficiali d'ordine nella pubblica sicurezza, creato con la legge 30 giugno 1901, n. 269, sebbene giudicati idonei e meritevoli degli impieghi d'ordine nelle Amministrazioni dello Stato dalla Commissione di cui al precedente articolo 41, non saranno nominati a tale impiego senza il nulla-osta da parte del Ministero dell'Interno».