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REGIO DECRETO 14 novembre 1901, n. 540

Modificazioni ad articoli del Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina. (001U0540)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-1-1902
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1889, n. 1470 (serie 3ª); 
 
  Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4719 (serie 3ª); 
 
  Visto il R. decreto 28 giugno 1888 che approva il  Regolamento  per
la concessione degli impieghi ai  sottufficiali  del  R.  Esercito  e
della R. Marina ed agli ufficiali di scrittura delle  Amministrazioni
della Guerra e della Marina; 
 
  Vista la legge 30 giugno 1901,  n.  269,  con  la  quale  e'  stata
istituita una categoria d'impiegati d'ordine nell'Amministrazione  di
pubblica sicurezza; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro della Guerra e della Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al predetto Regolamento e'  aggiunto  il  nuovo  articolo  41  bis,
formulato come appresso: 
 
  «Gli ufficiali di  scrittura  aspiranti  all'impiego  di  ufficiali
d'ordine nella pubblica sicurezza, creato  con  la  legge  30  giugno
1901, n. 269, sebbene giudicati idonei e  meritevoli  degli  impieghi
d'ordine nelle Amministrazioni dello Stato dalla Commissione  di  cui
al precedente articolo 41, non saranno nominati a tale impiego  senza
il nulla-osta da parte del Ministero dell'Interno».