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LEGGE 29 dicembre 1901, n. 537

Maggiori spese per l'arma di RR. carabinieri. (001U0537)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



È approvata la spesa di lire 1,300,000 da inscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1902-1903 e successivi esercizi sino all'esercizio 1906-1907, ad un capitolo con la denominazione: «Aumento della forza organica dell'arma dei RR. carabinieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa».