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LEGGE 29 dicembre 1901, n. 537

Maggiori spese per l'arma di RR. carabinieri. (001U0537)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-1-1902
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la spesa di lire 1,300,000 da inscriversi nella  parte
ordinaria  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'Interno, per  l'esercizio  finanziario  1902-1903  e  successivi
esercizi  sino  all'esercizio  1906-1907,  ad  un  capitolo  con   la
denominazione:  «Aumento  della  forza  organica  dell'arma  dei  RR.
carabinieri,  concessione  di  nuove  rafferme  con   premio   e   di
soprassoldi ai militari dell'arma stessa».