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REGIO DECRETO 12 dicembre 1901, n. 527

Che apporta variazioni all'articolo 17 dell'Ordinamento del personale degli Archivi di Stato. (001U0527)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1902 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti i RR. decreti 21 settembre 1896, n. 478, e 4 giugno 1899, n. 277;

Udito il parere del Consiglio per gli archivi e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 17 dell'ordinamento del personale degli archivi di Stato, approvato con R. decreto 21 settembre 1896, n. 478, già modificato con R. decreto 4 giugno 1899, n. 277, è aggiunta la disposizione seguente:

«Potranno parimenti esservi ammessi gli assistenti e i sotto-assistenti di prima classe che al 21 settembre 1896 erano già forniti di licenza liceale e abbiano dato prova di capacità».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
G. Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.