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REGIO DECRETO 12 dicembre 1901, n. 527

Che apporta variazioni all'articolo 17 dell'Ordinamento del personale degli Archivi di Stato. (001U0527)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-1-1902
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno; 
 
  Visti i RR. decreti 21 settembre 1896, n. 478, e 4 giugno 1899,  n.
277; 
 
  Udito il parere del Consiglio per gli archivi e  del  Consiglio  di
Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'articolo 17 dell'ordinamento del  personale  degli  archivi  di
Stato, approvato con R. decreto  21  settembre  1896,  n.  478,  gia'
modificato con R. decreto 4 giugno  1899,  n.  277,  e'  aggiunta  la
disposizione seguente: 
 
  «Potranno  parimenti   esservi   ammessi   gli   assistenti   e   i
sotto-assistenti di prima classe che al 21 settembre 1896 erano  gia'
forniti di licenza liceale e abbiano dato prova di capacita'». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1901. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       G. Zanardelli. 
                                                       G. Giolitti.   
 
  Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.