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LEGGE 2 novembre 1901, n. 460

Disposizioni per le zone di malaria esistenti nel Regno. (001U0460)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-11-1901 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Ministro dell'Interno, uditi i Consigli sanitari provinciali e il Consiglio superiore di sanità, con decreti Reali determinerà le zone di malaria esistenti nel Regno, e successivamente le eventuali variazioni di esse.