LEGGE 2 novembre 1901 , n. 460

Disposizioni per le zone di malaria esistenti nel Regno. (001U0460)

Art. 1



Il Ministro dell'Interno, uditi i Consigli sanitari provinciali e il Consiglio superiore di sanità, con decreti Reali determinerà le zone di malaria esistenti nel Regno, e successivamente le eventuali variazioni di esse.

Art. 2



Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni e agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, quando siano colpiti da febbri palustri, e dove le Congregazioni di carità non hanno mezzi di provvedervi, le Amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata della cura, secondo le prescrizioni del medico comunale.

La spesa anticipata da ciascun Comune, ed accertata nei modi prescritti dal Regolamento, verrà alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche, in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà.

Il reparto verrà pubblicato il 30 novembre nell'Albo comunale, e, trascorsi 15 giorni senza reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, diventerà esecutorio coi privilegi fiscali.

Art. 3



Agli operai addetti a pubblici lavori, quando siano colpiti da febbri palustri, sarà gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino o dalla pubblica Amministrazione che conduca i lavori in economia, o dall'impresa, salvo gli obblighi maggiori che siano imposti all'impresa dal capitolato d'appalto.

Gli impresari che contravvengono agli obblighi suddetti saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.

Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo «Sussidi per diminuire le cause della malaria», stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.

I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, ove ciò avvenga per colpa della pubblica Amministrazione o dell'impresa, daranno luogo ad indennità nella stessa misura stabilita per gli infortuni della legge 17 marzo 1898, n. 80.

Art. 4



Il chinino di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, dovrà essere quello fornito dallo Stato.

Art. 5



In aperta campagna entro i limiti delle zone malariche, di cui all'articolo 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie doganali, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

Ai proprietari e agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o pei ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanità, e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a lire 1000, da prelevarsi dal fondo dei proventi netti della vendita del chinino.

Art. 6



Nelle regioni malariche e nei terreni dotati di favorevole altimetria (salvo le disposizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione), i proprietari hanno obbligo di facilitare lo scolo naturale alle acque, che altrimenti farebbero pozze, ristagni e specchi d'acqua stagnante in piccole depressioni del suolo artificialmente create.

Gli imprenditori di strade e canali eviteranno, per quanto è possibile, l'apertura di cave di prestito nelle quali, abbandonate, venissero a ristagnare le acque, nonché la formazione di ristagni nei piccoli avvallamenti di terreno.

Art. 7



Con Regolamento approvato con decreto Reale, si provvederà a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Capodimonte (Napoli), addì 2 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.