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LEGGE 30 dicembre 1900, n. 455

Che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri. (000U0455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1901 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato o la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, Il Guardasigilli: GIANTURCO.