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LEGGE 30 dicembre 1900, n. 455

Che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri. (000U0455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1901
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato o la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie  e
straordinarie del  Ministero  degli  Affari  Esteri  per  l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1900 al  30  giugno  1901,  in  conformita'
dello stato di previsione annesso alla presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 1900. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            CHIMIRRI. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: GIANTURCO.