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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 473

Portante un'aggiunta all'articolo 57 di quella in data 22 dicembre 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica - Cimiteri. (099U0473)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1900 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sono aggiunti i seguenti capoversi:

Quando le condizioni locali lo richiedano, potrà essere permesso di costruire nuovi cimiteri, conservare e ampliare quelli già in uso, a distanza minore di 200 metri dall'abitato.

Potrà pure essere permesso di eseguire opere di manutenzione e di ampliamento nelle abitazioni e negli edifizi di qualsiasi specie, preesistenti alla promulgazione della presente legge, che si trovino a distanza minore di 200 metri.

In tali casi la concessione dovrà farsi volta per volta dal Prefetto della Provincia, previo parere favorevole del Consiglio Provinciale Sanitario.

Contro il rifiuto del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno, che deciderà udito il Consiglio Superiore di Sanità e il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1899.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.