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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 473

Portante un'aggiunta all'articolo 57 di quella in data 22 dicembre 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica - Cimiteri. (099U0473)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-1-1900
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo 57  della  legge  22  dicembre  1888,  n.  5849,  sono
aggiunti i seguenti capoversi: 
 
  Quando le condizioni locali lo richiedano, potra'  essere  permesso
di costruire nuovi cimiteri, conservare e  ampliare  quelli  gia'  in
uso, a distanza minore di 200 metri dall'abitato. 
 
  Potra' pure essere permesso di eseguire opere di manutenzione e  di
ampliamento nelle abitazioni e negli  edifizi  di  qualsiasi  specie,
preesistenti alla promulgazione della presente legge, che si  trovino
a distanza minore di 200 metri. 
 
  In tali casi la  concessione  dovra'  farsi  volta  per  volta  dal
Prefetto della Provincia,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio
Provinciale Sanitario. 
 
  Contro il rifiuto del Prefetto e' ammesso il ricorso  al  Ministero
dell'Interno, che decidera' udito il Consiglio Superiore di Sanita' e
il Consiglio di Stato. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 21 dicembre 1899. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Pelloux. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.