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REGIO DECRETO 25 dicembre 1898, n. 553

Sul prelevamento dei fondi da parte dei Comuni. (098U0553)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-1899 al: 15-12-2010
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Art. 1



I Sindaci dei Comuni avranno facoltà di prelevare dagli Uffici postali le sommo necessarie per le anticipazioni da farsi, a norma degli articoli 3 e 4 del R. decreto 25 settembre 1898, n. 422, agli inscritti di leva arruolati e ai militari in congelo illimitato richiamati alle armi da inviarsi dai Comuni ai distretti e ai Corpi.