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REGIO DECRETO 25 dicembre 1898, n. 553

Sul prelevamento dei fondi da parte dei Comuni. (098U0553)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-3-1899
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 25 settembre 1898, n. 422, che da'  ai  Sindaci
dei Comuni  l'incarico  di  avviare  ai  distretti  ed  a  Corpi  gli
inscritti  di  leva  arruolati,  i  militari  in  congedo  illimitato
richiamati alle armi e i sottufficiali, caporali  e  soldati  isolati
residenti nel Comune rispettivo; 
 
  Ritenuta la necessita' di mettere i Sindaci in grado di far  sempre
fronte alle spese per assegni di  viaggio  da  anticiparsi,  a  norma
degli articoli 3 e 4 del decreto sopra citato, ai predetti militari; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per  gli
Affari della Guerra, dell'Interno e delle Poste e dei Telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Sindaci dei Comuni avranno facolta'  di  prelevare  dagli  Uffici
postali le sommo necessarie per le anticipazioni da  farsi,  a  norma
degli articoli 3 e 4 del R. decreto 25 settembre 1898, n.  422,  agli
inscritti di leva arruolati  e  ai  militari  in  congelo  illimitato
richiamati alle armi da inviarsi dai Comuni ai distretti e ai Corpi.