stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 dicembre 1898, n. 531

Che autorizza prelevamenti di somme dal fondo di riserva dello stato di previsione del Ministero di Lavori Pubblici per spese relative alle costruzioni ferroviarie. (098U0531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  31-1-1899 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e pe volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 3 della leggo 12 luglio 1891, n. 318 e 5 della legge 27 giugno 1897, n. 228;
Visto l'articolo 38 del testo unico della legge per l'Amministrazione e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Ritenuto che per gli aumenti di liquidazione, per transazioni di vertenze, per interessi e per altre maggiori spese impreviste relative alle ferrovie complementari ed ai titoli di spesa descritti nelle tabelle annesse alle succitate leggi 12 luglio 1894 e 27 giugno 1897 fù approvato il fondo complessivo di lire 37, 555,128, delle quali lire 28,555,128 autorizzato colla richiamata legge 12 luglio 1894, lire 6,500,000 colla successiva legge 30 giugno 1896, n. 251 e lire 2,500,000 stanziate per l'esercizio 1897-98 in base alla anzidetta legge 27 giugno 1897;
Che in base alla anzidetta legge 27 giugno 1897, in aumento al suesposto fondo di riserva di lire 37,555,128 fu stanziata al capitolo 276 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99, approvato colla legge 18 dicembre 1898, n. 485, l'ulteriore somma di lire 1,180,457;
Che coi Nostri decreti in data 23 agosto 1894, n. 418; 27 settembre 1894, n. 440; 21 novembre 1894, n. 509 e 510; 3 febbraio 1895, n. 38; 17 marzo 1895, nn. 80 ed 81; 14 aprile 1895, n. 111; 12 maggio 1895, n. 325; 10 settembre 1895, n. 584; 12 novembre 1895, n. 661; 12 gennaio 1896, n. 8; 20 febbraio 1896, n. 41; 16 settembre 1896, n. 431; 7 gennaio 1897, n. 3; 11 febbraio 1897, n. 56; 25 marzo 1897, n. 114 e 115; 20 novembre 1897; n. 479 e 13 gennaio 1898, n. 6 furono autorizzati 20 prelevamenti dell'ammontare complessivo di lire 30,285,577.90 dall'anzidetto fondo di riserva, imputandoli alle lire 35,055,128 autorizzate complessivamente colle succitate leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896, n. 251;
Che due altri prelevamenti del complessivo ammontare di lire 680,169.60 furono autorizzati dal fondo di riserva in parola mediante il Nostro decreto in data 13 gennaio 1898, n. 7 ed altro in data odierna imputandoli alle succitate lire 2,500,000 stanziate al capitolo 291 del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, esercizio 1897-98, in base alla legge 27 giugno 1897, n. 228;
Che pertanto dal fondo di riserva autorizzato per i succitati titoli di spesa relativi alla azienda ferroviaria sono tuttora disponibili lire 4,769,550,10 costituite dai residui della complessiva somma autorizzata dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896, n. 251, lire 1,819,830.40 rappresentate dai residui della somma 2,500,000 stanziata al capitolo 291 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici esercizio 1897-98, e lire 1,180,457 ammontare dello stanziamento per lo esercizio 1898-99 inscritto al capitolo 276 del succitato stato di previsione approvato colla legge 18 dicembre 1898, n. 485;
Che devesi provvedere alla maggiore spesa che si presume occorrere in più dello stanziamento di lire 500,000 proposto al capitolo 269 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, esercizio 1898-99, per pagare alle Ditte fornitrici il materiale d'armamento dei tronchi concessi alla Società esercente le Strade ferrate del Mediterraneo colla legge 2 luglio 1896, n. 269, maggiore spesa imprevista dovuta alle mutate condizioni del mercato pel prezzo delle rotaie ed alle forniture che la detta Società ha richieste e richiederà in più di quelle che si era previsto dovessero soddisfarsi a termine della citata legge 2 luglio 1896 entro il corrente esercizio finanziario;
Che per tale maggioro spesa occorre di autorizzare il prelevamento di lire 60,000 dal fondo di riserva assegnato alle spese ferroviarie, da portarsi in aumento alle lire 500,000 inscritte al succitato capitolo 269 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1898-99 e da imputarsi alle lire 1,180,457 rappresentanti lo stanziamento assegnato al capitolo 276 del richiamato stato di previsione per la spesa del Ministero dei Lavori Pubblici esercizio 1898-99;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal succitato fondo di riserva per le spese relative alle costruzioni ferroviarie, approvato colle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228, è autorizzato un ventitreesimo prelevamento pei lire sessantamila (60,000) da imputarsi alle lire 1,180,457, rappresentanti lo stanziamento inscritto al capitolo 276 dello stato di previsione della spesa dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99 approvato colla legge 18 dicembre 1898, n. 485 e da portarsi in aumento al fondo inscritto al capitolo 269 (Materiale metallico di armamento per i tronchi concessi alla Società dello Strade ferrate del Mediterraneo colla legge 2 luglio 1896, n. 269 del richiamato stato di previsione per l'esercizio 1898-99.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1898.

UMBERTO.

Lacava.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.