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REGIO DECRETO 29 dicembre 1898, n. 531

Che autorizza prelevamenti di somme dal fondo di riserva dello stato di previsione del Ministero di Lavori Pubblici per spese relative alle costruzioni ferroviarie. (098U0531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-1-1899
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
            per grazia di Dio e pe volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 3 della leggo 12 luglio 1891, n. 318 e  5  della
legge 27 giugno 1897, n. 228; 
 
  Visto   l'articolo   38   del   testo   unico   della   legge   per
l'Amministrazione e la Contabilita' Generale dello  Stato,  approvato
con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016; 
 
  Ritenuto che per gli aumenti di liquidazione,  per  transazioni  di
vertenze,  per  interessi  e  per  altre  maggiori  spese  impreviste
relative alle ferrovie complementari ed ai titoli di spesa  descritti
nelle tabelle annesse alle succitate leggi 12 luglio 1894 e 27 giugno
1897 fu' approvato il fondo complessivo di lire  37,  555,128,  delle
quali lire 28,555,128 autorizzato colla richiamata  legge  12  luglio
1894, lire 6,500,000 colla successiva legge 30 giugno 1896, n. 251  e
lire  2,500,000  stanziate  per  l'esercizio  1897-98  in  base  alla
anzidetta legge 27 giugno 1897; 
 
  Che in base alla anzidetta legge 27  giugno  1897,  in  aumento  al
suesposto fondo  di  riserva  di  lire  37,555,128  fu  stanziata  al
capitolo 276 dello stato di previsione della spesa del Ministero  dei
Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99, approvato  colla
legge 18 dicembre 1898, n. 485, l'ulteriore somma di lire 1,180,457; 
 
  Che coi Nostri decreti in data 23 agosto 1894, n. 418; 27 settembre
1894, n. 440; 21 novembre 1894, n. 509 e 510; 3 febbraio 1895, n. 38;
17 marzo 1895, nn. 80 ed 81; 14 aprile 1895, n. 111; 12 maggio  1895,
n. 325; 10 settembre 1895, n. 584;  12  novembre  1895,  n.  661;  12
gennaio 1896, n. 8; 20 febbraio 1896, n. 41; 16  settembre  1896,  n.
431; 7 gennaio 1897, n. 3; 11 febbraio 1897, n. 56; 25 marzo 1897, n.
114 e 115; 20 novembre 1897; n. 479 e 13 gennaio 1898,  n.  6  furono
autorizzati  20  prelevamenti  dell'ammontare  complessivo  di   lire
30,285,577.90 dall'anzidetto fondo di riserva, imputandoli alle  lire
35,055,128 autorizzate  complessivamente  colle  succitate  leggi  12
luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896, n. 251; 
 
  Che due  altri  prelevamenti  del  complessivo  ammontare  di  lire
680,169.60 furono autorizzati dal fondo di riserva in parola mediante
il Nostro decreto in data 13 gennaio 1898, n.  7  ed  altro  in  data
odierna  imputandoli  alle  succitate  lire  2,500,000  stanziate  al
capitolo  291  del  Bilancio  del  Ministero  dei  Lavori   Pubblici,
esercizio 1897-98, in base alla legge 27 giugno 1897, n. 228; 
 
  Che pertanto dal fondo  di  riserva  autorizzato  per  i  succitati
titoli di  spesa  relativi  alla  azienda  ferroviaria  sono  tuttora
disponibili  lire   4,769,550,10   costituite   dai   residui   della
complessiva somma autorizzata dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30
giugno 1896, n. 251,  lire  1,819,830.40  rappresentate  dai  residui
della somma 2,500,000 stanziata al  capitolo  291  del  bilancio  del
Ministero dei Lavori Pubblici esercizio  1897-98,  e  lire  1,180,457
ammontare dello stanziamento per lo esercizio  1898-99  inscritto  al
capitolo 276 del succitato stato di previsione approvato colla  legge
18 dicembre 1898, n. 485; 
 
  Che devesi provvedere alla maggiore spesa che si presume  occorrere
in piu' dello stanziamento di lire 500,000 proposto al  capitolo  269
dello stato di previsione  del  bilancio  del  Ministero  dei  Lavori
Pubblici, esercizio 1898-99, per  pagare  alle  Ditte  fornitrici  il
materiale d'armamento dei tronchi concessi alla Societa' esercente le
Strade ferrate del Mediterraneo colla legge 2 luglio  1896,  n.  269,
maggiore spesa imprevista dovuta alle mutate condizioni  del  mercato
pel prezzo delle rotaie ed alle forniture che la  detta  Societa'  ha
richieste e richiedera'  in  piu'  di  quelle  che  si  era  previsto
dovessero soddisfarsi a termine della  citata  legge  2  luglio  1896
entro il corrente esercizio finanziario; 
 
  Che per tale maggioro spesa occorre di autorizzare il  prelevamento
di lire 60,000 dal fondo di riserva assegnato alle spese ferroviarie,
da portarsi in aumento  alle  lire  500,000  inscritte  al  succitato
capitolo 269 dello stato di previsione del bilancio  per  l'esercizio
1898-99  e  da  imputarsi  alle  lire  1,180,457  rappresentanti   lo
stanziamento assegnato  al  capitolo  276  del  richiamato  stato  di
previsione per la spesa del Ministero dei Lavori  Pubblici  esercizio
1898-99; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Dal  succitato  fondo  di  riserva  per  le  spese  relative   alle
costruzioni ferroviarie, approvato colle leggi  12  luglio  1894,  n.
318, 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228, e'  autorizzato
un ventitreesimo  prelevamento  pei  lire  sessantamila  (60,000)  da
imputarsi  alle  lire  1,180,457,  rappresentanti   lo   stanziamento
inscritto al capitolo 276 dello stato di previsione della  spesa  dei
Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99  approvato  colla
legge 18 dicembre 1898, n. 485 e da  portarsi  in  aumento  al  fondo
inscritto al capitolo 269 (Materiale metallico  di  armamento  per  i
tronchi concessi alla Societa' dello Strade ferrate del  Mediterraneo
colla legge 2 luglio 1896, n. 269 del richiamato stato di  previsione
per l'esercizio 1898-99. 
 
  Questo decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito
in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1898. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Lacava. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.