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REGIO DECRETO 20 novembre 1898, n. 528

Determinante la cauzione da prestarsi dagli Agenti contabili per la riscossione dei proventi della tassa d'entrata nei Musei, nelle Gallerie e negli Scavi Archeologici. (098U0528)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-1-1899 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato;
Visti gli articoli 229 e 231 del relativo Regolamento approvato con Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);
Vista la tabella delle cauzioni degli Agenti contabili per la riscossione dei proventi della tassa d'entrata nei Musei, nelle Gallerie e negli Scavi Archeologici, approvata con R. decreto 23 dicembre 1880, n. 5839.
Visto il Regio decreto 17 dicembre 1896, n. 582, col quale viene stabilita la misura in cui dovrà essere prestata la cauzione degli Agenti di riscossione della tassa prodotta non compresi nella tabella annessa al citato decreto 23 dicembre 1880;
Visto che, per ragioni di servizio, la riscossione di quel provento essendosi dovuta ripartire fra un maggior numero di Agenti che non sia quello indicato nella suddetta tabella, divengono inapplicabili nella loro integrità le cauzioni stabilite dalla tabella medesima;
Ritenuto che sia perciò opportuno di estendere a tutte le cauzioni che si debbono o si dovranno prestare dagli Agenti di riscossione della tassa suddetta la disposizione che le commisura al 50 per cento del provento medio mensile, calcolato sui prodotti dell'ultimo quadriennio;
Sentito il Ministro del Tesoro ed il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Regi decreti 23 dicembre 1880, n, 5839, e 17 dicembre 1896, n. 582, sono abrogati.