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REGIO DECRETO 20 novembre 1898, n. 528

Determinante la cauzione da prestarsi dagli Agenti contabili per la riscossione dei proventi della tassa d'entrata nei Musei, nelle Gallerie e negli Scavi Archeologici. (098U0528)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-1-1899
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'articolo  65  della  legge  17  febbraio  1884,  n.  2016,
sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato; 
 
  Visti gli articoli 229 e 231 del relativo Regolamento approvato con
Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª); 
 
  Vista la tabella delle  cauzioni  degli  Agenti  contabili  per  la
riscossione dei proventi  della  tassa  d'entrata  nei  Musei,  nelle
Gallerie e negli Scavi Archeologici,  approvata  con  R.  decreto  23
dicembre 1880, n. 5839. 
 
  Visto il Regio decreto 17 dicembre 1896, n. 582,  col  quale  viene
stabilita la misura in cui dovra' essere prestata la  cauzione  degli
Agenti di riscossione della tassa prodotta non compresi nella tabella
annessa al citato decreto 23 dicembre 1880; 
 
  Visto che, per ragioni di servizio, la riscossione di quel provento
essendosi dovuta ripartire fra un maggior numero di  Agenti  che  non
sia quello indicato nella suddetta tabella,  divengono  inapplicabili
nella loro integrita' le cauzioni stabilite dalla tabella medesima; 
 
  Ritenuto che sia percio' opportuno di estendere a tutte le cauzioni
che si debbono o si dovranno prestare  dagli  Agenti  di  riscossione
della tassa suddetta la disposizione che le commisura al 50 per cento
del  provento  medio  mensile,  calcolato  sui  prodotti  dell'ultimo
quadriennio; 
 
  Sentito il Ministro del Tesoro ed il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Regi decreti 23 dicembre 1880, n, 5839, e 17  dicembre  1896,  n.
582, sono abrogati.