stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 15 dicembre 1898, n. 505

Col quale si modificano alcune condizioni per l'ammissione nella R. Accademia Navale (098U0505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-1-1899 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 dicembre 1896, n. 569, col quale si approva l'ordinamento della R. Accademia Navale;

Visti gli articoli 8 e 12 dell'ordinamento stesso;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° Le condizioni di età stabilite nell'articolo 8 dell'ordinamento della R. Accademia Navale, 17 dicembre 1896, a riguardo dei giovani candidati ai concorsi per l'ammissione in detto Istituto, sono modificate nel senso che a detti concorsi possono prender parte i giovani che non abbiano oltrepassato il 19° anno di età al 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo il concorso.

2° La somma di lire 240 annue, che, secondo l'articolo 12 dell'ordinamento sopra indicato, è accreditata in conto corrente a ciascun allievo della R. Accademia Navale, onde sopperire alle spese occorrenti per la rinnovazione e la riparazione del corredo, per la lavatura della biancheria e l'acquisto di oggetti per la nettezza personale, è ridotta a lire 200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1898.

UMBERTO.

G. Palumbo.

Visto: Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.