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REGIO DECRETO 15 dicembre 1898, n. 505

Col quale si modificano alcune condizioni per l'ammissione nella R. Accademia Navale (098U0505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-1-1899
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 17 dicembre 1896, n. 569, col quale si  approva
l'ordinamento della R. Accademia Navale; 
 
  Visti gli articoli 8 e 12 dell'ordinamento stesso; 
 
  Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
    1°   Le   condizioni   di   eta'   stabilite   nell'articolo    8
dell'ordinamento della R.  Accademia  Navale,  17  dicembre  1896,  a
riguardo dei giovani candidati ai concorsi per l'ammissione in  detto
Istituto, sono modificate nel senso  che  a  detti  concorsi  possono
prender parte i giovani che non abbiano oltrepassato il 19°  anno  di
eta' al 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo il concorso. 
 
    2° La somma  di  lire  240  annue,  che,  secondo  l'articolo  12
dell'ordinamento sopra indicato, e' accreditata in conto  corrente  a
ciascun allievo della R. Accademia Navale, onde sopperire alle  spese
occorrenti per la rinnovazione e la riparazione del corredo,  per  la
lavatura della biancheria e l'acquisto di  oggetti  per  la  nettezza
personale, e' ridotta a lire 200. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1898. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                          G. Palumbo. 
 
  Visto: Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.