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REGIO DECRETO 30 dicembre 1897, n. 544

Che porta modificazioni all'art. 20 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio. (097U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-1-1898 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 2 aprile 1882 n. 681 (serio 3ª) colla quale fu approvato il Codice di Commercio del Regno d'Italia e fu autorizzato il Governo a dare le disposizioni necessarie per la completa attuazione del Codice stesso;
Visto il Nostro decreto del 27 dicembre 1882 n. 1136 (serie 3ª) col quale fu approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice anzidetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia dei Culti, d'accordo coi Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio, del Tesoro e della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'articolo 20 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di Commercio, approvato con Regio decreto del 27 dicembre 1882 n. 1139 (serie 3ª), è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, udito il Ministro del Tesoro, formerà le medie delle quotazioni del Consolidato italiano, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.»

«A tal'uopo i presidenti dei sindacati delle Borse di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia comunicheranno giornalmente, con telegramma urgente, i corsi del Consolidato ai Ministeri anzidetti.»

«Il corso medio formato né modi indicati nel presente articolo, serve per gli effetti previsti dalla legge sul debito pubblico del Regno, semprecchè non esista patto speciale in contrario.»

«Le Camere di Commercio che formano listini debbono trasmettere ai Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro giornalmente, con telegramma, i prezzi fatti per tutti i tipi di Consolidato e per gli altri valori di Stato o garantiti dallo Stato.»

«Tali listini saranno compilati secondo il modello che sarà stabilito con decreto dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro.»

«Le comunicazioni telegrafiche di cui nel presente articolo sono esenti da qualunque spesa.»