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REGIO DECRETO 30 dicembre 1897, n. 544

Che porta modificazioni all'art. 20 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio. (097U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 15-1-1898
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge del 2 aprile 1882 n. 681 (serio 3ª) colla  quale  fu
approvato il Codice di Commercio del Regno d'Italia e fu  autorizzato
il  Governo  a  dare  le  disposizioni  necessarie  per  la  completa
attuazione del Codice stesso; 
 
  Visto il Nostro decreto del 27 dicembre 1882 n. 1136 (serie 3ª) col
quale  fu  approvato  il  Regolamento  per  l'esecuzione  del  Codice
anzidetto; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia dei Culti,  d'accordo  coi
Nostri Ministri Segretari di Stato per  gli  Affari  di  Agricoltura,
Industria e Commercio, del Tesoro e della Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 20  del  Regolamento  per  l'esecuzione  del  Codice  di
Commercio, approvato con Regio decreto del 27 dicembre 1882  n.  1139
(serie 3ª), e' sostituito dal seguente: 
 
  «Art. 20. - Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, udito
il Ministro del  Tesoro,  formera'  le  medie  delle  quotazioni  del
Consolidato italiano, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.» 
 
  «A tal'uopo i presidenti dei  sindacati  delle  Borse  di  Bologna,
Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli,  Palermo,  Roma,  Torino  e
Venezia comunicheranno giornalmente, con telegramma urgente, i  corsi
del Consolidato ai Ministeri anzidetti.» 
 
  «Il corso medio formato ne' modi indicati  nel  presente  articolo,
serve per gli effetti previsti dalla legge sul  debito  pubblico  del
Regno, semprecche' non esista patto speciale in contrario.» 
 
  «Le Camere di Commercio che formano listini debbono trasmettere  ai
Ministeri  di  Agricoltura,  Industria  e  Commercio  e  del   Tesoro
giornalmente, con telegramma, i prezzi fatti  per  tutti  i  tipi  di
Consolidato e per gli altri valori di Stato o garantiti dallo Stato.» 
 
  «Tali listini  saranno  compilati  secondo  il  modello  che  sara'
stabilito con  decreto  dei  Ministri  di  Agricoltura,  Industria  e
Commercio e del Tesoro.» 
 
  «Le comunicazioni telegrafiche di cui nel  presente  articolo  sono
esenti da qualunque spesa.»