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LEGGE 26 dicembre 1897, n. 527

Che proroga i termini assegnati per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. (097U0527)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1898 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati fino al 31 dicembre 1897, sono prorogati sino a tutto il 30 giugno 1898.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1897.

UMBERTO.

G. Zanardelli.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.