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LEGGE 26 dicembre 1897, n. 527

Che proroga i termini assegnati per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. (097U0527)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-1-1898
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727 (serie  3ª),
per  la  commutazione  delle  prestazioni  fondiarie  perpetue,  gia'
prorogati fino al 31 dicembre 1897, sono prorogati sino a tutto il 30
giugno 1898. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 26 dicembre 1897. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                       G. Zanardelli. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.