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LEGGE 27 dicembre 1896, n. 566

Riflettente la proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari. (096U0566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1897 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I buoni agrari, emessi dagli Istituti costituiti in conformità della legge 21 giugno 1869, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario, cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1901.

Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1911, saranno prescritti a favore dell'Istituto emittente.

Sino al 31 dicembre 1901 gli Istituti predetti potranno fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute nella legge predetta, che per essi soltanto continuerà ad aver vigore per il detto periodo di tempo.

La circolazione dei buoni non potrà eccedere l'ammontare che sarà determinato da nuovo accertamento da farsi il 31 dicembre 1896.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1896.

UMBERTO.

Guicciardini.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.