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LEGGE 27 dicembre 1896, n. 566

Riflettente la proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari. (096U0566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1897
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I buoni agrari, emessi dagli  Istituti  costituiti  in  conformita'
della legge 21 giugno 1869, che autorizza la formazione  di  Societa'
ed Istituti di credito agrario,  cesseranno  di  aver  corso  col  31
dicembre 1901. 
 
  Quelli che non saranno presentati al cambio entro  il  31  dicembre
1911, saranno prescritti a favore dell'Istituto emittente. 
 
  Sino al 31 dicembre 1901 gli Istituti  predetti  potranno  fare  le
operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute  nella  legge
predetta, che per essi soltanto continuera' ad  aver  vigore  per  il
detto periodo di tempo. 
 
  La circolazione dei buoni non potra' eccedere l'ammontare che sara'
determinato da nuovo accertamento da farsi il 31 dicembre 1896. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 dicembre 1896. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                        Guicciardini. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.