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LEGGE 26 dicembre 1895, n. 720

Che stabilisce le norme per l'istituzione dei magazzini generali degli zolfi nei porti di Sicilia. (095U0720)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1896 al: 8-8-1896
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Art. 1



I magazzini generali per gli zolfi nei porti di Sicilia debbono essere istituiti colle norme del testo unico della legge per i magazzini generali, approvato con Regio decreto in data 17 dicembre 1882, n. 1154 (serie 2ª).

I magazzini debbono ricevere il deposito dello zolfo ed eseguire le operazioni per il suo trasporto a bordo per l'esportazione all'estero.

I produttori hanno facoltà di esigere che i magazzini facciano tutte e due o la seconda soltanto delle dette operazioni di deposito e di trasporto al bastimento per l'esportazione.

Sono accordati a titolo d'incoraggiamento sul bilancio dello Stato i seguenti premi:

a) Lire 4 per ogni tonnellata di zolfo ricevuto in deposito e imbarcato per l'estero;

b) Lire 2 per ogni tonnellata non ricevuta in deposito, ma caricata a bordo per l'esportazione, e per ogni tonnellata di zolfo raffinato o molito esportata dal Regno.

Di tali premi resterà a beneficio dei magazzini nel caso previsto alla lettera a) una quota non superiore a L. 0,75, e in quello previsto nella prima parte della lettera b) non superiore a L. 0,35.