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LEGGE 26 dicembre 1895, n. 720

Che stabilisce le norme per l'istituzione dei magazzini generali degli zolfi nei porti di Sicilia. (095U0720)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-1-1896
al: 8-8-1896
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I magazzini generali per gli zolfi nei  porti  di  Sicilia  debbono
essere istituiti colle norme  del  testo  unico  della  legge  per  i
magazzini generali, approvato con Regio decreto in data  17  dicembre
1882, n. 1154 (serie 2ª). 
 
  I magazzini debbono ricevere il deposito dello zolfo ed eseguire le
operazioni  per  il  suo  trasporto  a   bordo   per   l'esportazione
all'estero. 
 
  I produttori hanno facolta' di esigere  che  i  magazzini  facciano
tutte e due o la seconda soltanto delle dette operazioni di  deposito
e di trasporto al bastimento per l'esportazione. 
 
  Sono accordati a titolo d'incoraggiamento sul bilancio dello  Stato
i seguenti premi: 
 
    a) Lire 4 per ogni tonnellata di zolfo  ricevuto  in  deposito  e
imbarcato per l'estero; 
 
    b) Lire 2 per  ogni  tonnellata  non  ricevuta  in  deposito,  ma
caricata a bordo per l'esportazione, e per ogni tonnellata  di  zolfo
raffinato o molito esportata dal Regno. 
 
  Di tali premi restera' a beneficio dei magazzini nel caso  previsto
alla lettera a) una quota non  superiore  a  L.  0,75,  e  in  quello
previsto nella prima parte della lettera b) non superiore a L. 0,35.