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REGIO DECRETO 24 dicembre 1891, n. 724

Che modifica i ruoli organici del personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie (091U0724)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1892 al: 9-2-2011
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 7 della legge 30 marzo 1890 n. 6702 (serie 3ª), con cui il Governo del Re è autorizzato a modificare con Regio decreto i ruoli organici del personale presso le Corti d'appello ed i Tribunali;
Visto il Regio decreto 7 settembre 1891 n. 546, col quale in relazione alla predetta legge è stato fissato il numero dei funzionari della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero addetti ai Tribunali ed alle Corti d'appello;
Visto l'altro Regio decreto 9 novembre 1891 n. 669, che ha determinato il numero e la sede di tutte le Preture del Regno e la circoscrizione territoriale delle medesime;
Ritenuta la convenienza di proporzionare al personale di Magistratura e del Pubblico Ministero presso i collegi giudiziari quello di cancelleria e segreteria, non che di assegnare alle Preture conservate e di nuova istituzione il numero dei cancellieri e vice cancellieri richiesti dai bisogni del servizio;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria presso le Corti, i Tribunali e le Preture è determinato nelle unite tabelle A, B, C, D, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Gli stessi funzionari sono ripartiti nelle varie categorie sulle basi e con gli stipendi fissati dalla legge 29 giugno 1882 n. 835 (serie 3ª), in conformità dell'altra tabella E, pure vista dall'anzidetto Nostro Ministro.