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REGIO DECRETO 24 dicembre 1891, n. 724

Che modifica i ruoli organici del personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie (091U0724)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-1-1892
al: 9-2-2011
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 7 della legge 30 marzo 1890 n.  6702  (serie  3ª),
con cui il Governo del Re  e'  autorizzato  a  modificare  con  Regio
decreto i ruoli organici del personale presso le Corti d'appello ed i
Tribunali; 
 
  Visto il Regio decreto 7  settembre  1891  n.  546,  col  quale  in
relazione  alla  predetta  legge  e'  stato  fissato  il  numero  dei
funzionari della Magistratura giudicante  e  del  Pubblico  Ministero
addetti ai Tribunali ed alle Corti d'appello; 
 
  Visto l'altro  Regio  decreto  9  novembre  1891  n.  669,  che  ha
determinato il numero e la sede di tutte le Preture del  Regno  e  la
circoscrizione territoriale delle medesime; 
 
  Ritenuta  la  convenienza  di   proporzionare   al   personale   di
Magistratura e del Pubblico Ministero  presso  i  collegi  giudiziari
quello di cancelleria e segreteria, non che di assegnare alle Preture
conservate e di nuova istituzione il numero dei  cancellieri  e  vice
cancellieri richiesti dai bisogni del servizio; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il numero dei funzionari di  cancelleria  e  segreteria  presso  le
Corti, i Tribunali e le Preture e' determinato nelle unite tabelle A,
B, C, D, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di Grazia e Giustizia e
dei Culti. Gli stessi funzionari sono ripartiti nelle varie categorie
sulle basi e con gli stipendi fissati dalla legge 29 giugno  1882  n.
835 (serie 3ª), in  conformita'  dell'altra  tabella  E,  pure  vista
dall'anzidetto Nostro Ministro.