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REGIO DECRETO 4 dicembre 1890, n. 7309

Che autorizza il comune di Castagnole Lanza (Alessandria) a riscuotere un dazio di consumo, in conformità all'annessa tabella. (090U7309)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-1891 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, ed interim per le Finanze;
Veduta la deliberazione del 30 luglio anno volgente, con la quale il Consiglio comunale di Castagnole Lanze ha imposto un dazio di consumo su alcuni generi non contemplati all'art 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, né all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018;

Uditi

la Camera di commercio ed arti della provincia di Alessandria ed il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il comune di Castagnole Lanze è autorizzato, a seconda della precitata sua deliberazione, a riscuotere un dazio di consumo in conformità all'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, ed interim per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1890.

UMBERTO.

Giolitti.

Visto: Il Guardasigilli: Zanardelli.