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REGIO DECRETO 4 dicembre 1890, n. 7309

Che autorizza il comune di Castagnole Lanza (Alessandria) a riscuotere un dazio di consumo, in conformità all'annessa tabella. (090U7309)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-1-1891
al: 15-12-2010
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il
Tesoro, ed interim per le Finanze; 
 
  Veduta la deliberazione del 30 luglio anno volgente, con  la  quale
il Consiglio comunale di Castagnole Lanze  ha  imposto  un  dazio  di
consumo su alcuni generi non contemplati all'art  13  della  legge  3
luglio 1864, n. 1827, ne'  all'art.  6  del  decreto  legislativo  28
giugno 1866, n. 3018; 
 
  Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L; 
 
  Uditi la Camera di commercio ed arti della provincia di Alessandria
ed il Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il comune di Castagnole  Lanze  e'  autorizzato,  a  seconda  della
precitata sua deliberazione, a riscuotere  un  dazio  di  consumo  in
conformita' all'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro
Segretario di Stato per il Tesoro, ed interim per le Finanze. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1890. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Giolitti. 
 
  Visto: Il Guardasigilli: Zanardelli.