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LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5880

Che autorizza le provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa-Carrara e Treviso ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti inscritta nei loro rispettivi bilanci 1889 il limite medio nel triennio 1884-85-86. (088U5880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-1-1889 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa Carrara e Treviso sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti inscritta nei loro rispettivi bilanci 1889 il limite medio del triennio 1884.85-86 applicandola nelle proporzioni seguenti:

Cagliari nella somma di L. 1,762,659,78, corrispondente a centesimi 84.1632 sopra ogni lira d'imposta principale;

Chieti nella somma di Lire 797,000, pari a centesimi 68.062252257 sopra ogni lira d'imposta principale;

Lucca in L 755,308, corrispondente all'aliquota 0.83074;

Massa-Carrara in L. 426,870,93 che corrisponde a centesimi 91 sopra ogni lira d'imposta principale;

Treviso nella somma di L. 825,413,61, pari a 0.55 sopra ogni lira d'imposta principale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.