stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5880

Che autorizza le provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa-Carrara e Treviso ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti inscritta nei loro rispettivi bilanci 1889 il limite medio nel triennio 1884-85-86. (088U5880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 25-1-1889
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa  Carrara  e  Treviso
sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta  ai  tributi  diretti
inscritta nei loro  rispettivi  bilanci  1889  il  limite  medio  del
triennio 1884.85-86 applicandola nelle proporzioni seguenti: 
 
    Cagliari  nella  somma  di  L.  1,762,659,78,  corrispondente   a
centesimi 84.1632 sopra ogni lira d'imposta principale; 
 
    Chieti nella somma di Lire 797,000, pari a centesimi 68.062252257
sopra ogni lira d'imposta principale; 
 
    Lucca in L 755,308, corrispondente all'aliquota 0.83074; 
 
    Massa-Carrara in L. 426,870,93 che  corrisponde  a  centesimi  91
sopra ogni lira d'imposta principale; 
 
    Treviso nella somma di L. 825,413,61, pari a 0.55 sopra ogni lira
d'imposta principale. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 1888. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Crispi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.