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REGIO DECRETO 2 dicembre 1888, n. 5862

Che modifica il regolamento per l'ammissione nel Ministero degli affari esteri e carriere dipendenti, con annessa tabella. (088U5862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1889 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per l'ammissione nel Ministero degli affari esteri e nelle carriere dipendenti, approvato con Nostro decreto del 27 settembre 1887, N. 4993 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, Ministro ad interim degli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Agli articoli 9, 10, 11 e 12 del suindicato regolamento sono sostituiti i seguenti:
Art. 9. - Gli esami di teoria versano sopra la legislazione civile, commerciale e penale, il diritto costituzionale e l'internazionale, la economia politica e statistica, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e la lingua francese, le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno

speciale programma da pubblicarsi insieme all'avviso di concorso, indica le materie sulle quali i candidati devono rispondere. Oltre la lingua francese, della quale i candidati devono avere perfetta e famigliare conoscenza, è pure richiesta la cognizione di almeno un'altra lingua tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, spagnuola, portoghese, greca moderna, araba, giapponica o cinese a scelta del candidato.

Art. 1

Art. 10. - Gli esami di teoria sono dati dinanzi ad una Commissione di cinque membri appositamente nominati, ciascuna volta, con decreto ministeriale. Alla Commissione possono essere inoltre aggregati esaminatori per le lingue straniere diverse dalla francese ed uno per le nozioni di aritmetica e contabilità, i quali hanno voto consultivo e soltanto per le rispettive materie di esame.

La scelta del presidente è fatta dal ministro. Un impiegato di 1ª categoria del Ministero, parimenti designato dal ministro, disimpegna, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Tre almeno dei commissari esaminatori debbono essere estranei al Ministero e al Consiglio del contenzioso diplomatico.

Nessuno può prendere parte all'esame di un parente od affine fino al 4° grado inclusivo.

Art. 11. - Gli esami di teoria constano di prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due ed hanno luogo contemporaneamente per tutti i candidati: l'una versa sulla legislazione e il diritto pubblico, l'altra sulla economia politica e la storia. Uno dei lavori, a scelta del candidato, dev'essere in lingua francese.

La Commissione può respingere, senza leggerli, i lavori che non siano scritti graficamente bene.

Le prove, scritte precedono le orali e sono date in due giorni consecutivi.

Le prove orali, da sostenersi parte in lingua italiana e parte in lingua francese, cadono su tutte le materie indicate nell'art. 9.

Art. 12. - La Commissione esaminatrice determina le norme disciplinari per gli esami, dandone notizia ai candidati per mezzo di un avviso scritto ed affisso nell'anticamera del locale destinato all'esame.

Ciascun commissario dispone di dieci voti per ogni singola prova, orale o scritta. Il numero cinquanta rappresenterà adunque in ogni prova la pienezza dei voti.

Il candidato che non raggiunge in ciascuna delle due prove scritte, la metà più uno dei voti (ventisei) non è ammesso alle prove orali e resta escluso dal concorso.

Il numero dei voti riportati dal candidato nelle singole prove, escluse le facoltative sulle lingue straniere, si moltiplica per la cifra che esprime il coefficiente d'importanza attribuito a ciascuna prova, secondo la tabella allegata al presente decreto e si sommano poi i diversi prodotti così ottenuti. Se la somma risulta inferiore ai sei decimi del massimo dei punti conseguibili nell'insieme delle prove scritte ed orali, il candidato non è dichiarato idoneo.

Tra i candidati dichiarati idonei, l'ammissione è regolata dal numero totale dei punti ottenuti. Saranno perciò ammessi in carriera, per ordine di punti conseguiti, tanti candidati idonei quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso.

In caso di parità di voti, prevale il candidato che ha dato prova di conoscere un maggior numero di lingue straniere tra quelle indicate all'art. 9.

L'ammissione ha luogo per decreto ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.