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REGIO DECRETO 2 dicembre 1888, n. 5862

Che modifica il regolamento per l'ammissione nel Ministero degli affari esteri e carriere dipendenti, con annessa tabella. (088U5862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-1-1889
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento per l'ammissione nel  Ministero  degli  affari
esteri e nelle carriere dipendenti, approvato con Nostro decreto  del
27 settembre 1887, N. 4993 (Serie 3ª); 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Presidente  del  Consiglio,  Ministro
Segretario di Stato per l'Interno, Ministro ad interim  degli  affari
esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 9, 10,  11  e  12  del  suindicato  regolamento  sono
sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 9. - Gli esami di teoria versano sopra la legislazione civile,
commerciale e penale, il diritto costituzionale  e  l'internazionale,
la economia politica e statistica,  la  storia  e  la  geografia,  la
lingua e la letteratura italiana e la  lingua  francese,  le  nozioni
elementari dell'aritmetica e della contabilita'. 
 
  Uno  speciale  programma  da  pubblicarsi  insieme  all'avviso   di
concorso,  indica  le  materie  sulle  quali   i   candidati   devono
rispondere. 
 
  Oltre la lingua francese, della  quale  i  candidati  devono  avere
perfetta e famigliare conoscenza, e' pure richiesta la cognizione  di
almeno un'altra lingua tra  le  seguenti:  tedesca,  inglese,  russa,
spagnuola, portoghese, greca moderna, araba, giapponica  o  cinese  a
scelta del candidato. 
 
  Art. 10. - Gli esami di teoria sono dati dinanzi ad una Commissione
di cinque membri appositamente nominati, ciascuna volta, con  decreto
ministeriale.  Alla  Commissione  possono  essere  inoltre  aggregati
esaminatori per le lingue straniere diverse dalla francese ed uno per
le  nozioni  di  aritmetica  e  contabilita',  i  quali  hanno   voto
consultivo e soltanto per le rispettive materie di esame. 
 
  La scelta del presidente e' fatta dal ministro. Un impiegato di  1ª
categoria  del   Ministero,   parimenti   designato   dal   ministro,
disimpegna, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione. 
 
  Tre almeno dei commissari esaminatori debbono  essere  estranei  al
Ministero e al Consiglio del contenzioso diplomatico. 
 
  Nessuno puo' prendere parte all'esame di un parente od affine  fino
al 4° grado inclusivo. 
 
  Art. 11. - Gli esami di teoria constano di prove scritte ed orali. 
 
  Le prove scritte sono due ed  hanno  luogo  contemporaneamente  per
tutti i candidati:  l'una  versa  sulla  legislazione  e  il  diritto
pubblico, l'altra sulla  economia  politica  e  la  storia.  Uno  dei
lavori, a scelta del candidato, dev'essere in lingua francese. 
 
  La Commissione puo' respingere, senza leggerli, i  lavori  che  non
siano scritti graficamente bene. 
 
  Le prove, scritte precedono le orali e  sono  date  in  due  giorni
consecutivi. 
 
  Le prove orali, da sostenersi parte in lingua italiana e  parte  in
lingua francese, cadono su tutte le materie indicate nell'art. 9. 
 
  Art.  12.  -  La  Commissione  esaminatrice  determina   le   norme
disciplinari per gli esami, dandone notizia ai candidati per mezzo di
un avviso scritto ed affisso  nell'anticamera  del  locale  destinato
all'esame. 
 
  Ciascun commissario dispone di dieci voti per ogni  singola  prova,
orale o scritta. Il numero cinquanta rappresentera' adunque  in  ogni
prova la pienezza dei voti. 
 
  Il candidato che non raggiunge in ciascuna delle due prove scritte,
la meta' piu' uno dei voti (ventisei) non e' ammesso alle prove orali
e resta escluso dal concorso. 
 
  Il numero dei voti riportati dal  candidato  nelle  singole  prove,
escluse le facoltative sulle lingue straniere, si moltiplica  per  la
cifra che esprime il coefficiente d'importanza attribuito a  ciascuna
prova, secondo la tabella allegata al presente decreto e  si  sommano
poi i diversi prodotti cosi' ottenuti. Se la somma risulta  inferiore
ai sei decimi del massimo dei punti conseguibili  nell'insieme  delle
prove scritte ed orali, il candidato non e' dichiarato idoneo. 
 
  Tra i candidati dichiarati idonei,  l'ammissione  e'  regolata  dal
numero  totale  dei  punti  ottenuti.  Saranno  percio'  ammessi   in
carriera, per ordine di  punti  conseguiti,  tanti  candidati  idonei
quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso. 
 
  In caso di parita' di voti, prevale il candidato che ha dato  prova
di conoscere  un  maggior  numero  di  lingue  straniere  tra  quelle
indicate all'art. 9. 
 
  L'ammissione ha luogo per decreto ministeriale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1888. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Crispi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.