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REGIO DECRETO 13 dicembre 1888, n. 5857

Che costituisce in Sezione elettorale autonoma il comune di Gruaro (Venezia). (088U5857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1889 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Gruaro per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Portogruaro e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Gruaro ha 102 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Gruaro è separato dalla Sezione elettorale di Portogruaro ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.