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REGIO DECRETO 13 dicembre 1888, n. 5857

Che costituisce in Sezione elettorale autonoma il comune di Gruaro (Venezia). (088U5857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1889
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Veduta la domanda del comune di Gruaro per la sua separazione dalla
Sezione elettorale di Portogruaro e per la sua costituzione a Sezione
elettorale autonoma; 
 
  Veduta la tabella generale delle  Sezioni  dei  Collegi  elettorali
approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª); 
 
  Visto l'articolo 47 della  legge  elettorale  politica  22  gennaio
1882; 
 
  Ritenuto che il comune di Gruaro ha 102 elettori politici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il comune  di  Gruaro  e'  separato  dalla  Sezione  elettorale  di
Portogruaro ed e' costituito in Sezione elettorale  autonoma  del  2°
Collegio di Venezia. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1888. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Crispi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.