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LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5864

Sui provvedimenti militari. (088U5864)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1889 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra l'iscrizione delle seguenti somme:

a) nell'anno finanziario 1888-89, lire 90,040,000 delle quali lire 52,360,000 in conto dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885, n. 3223 (Serie 3ª) e lire 37,680,000 parte in aggiunta ai fondi stessi, parte per nuovi bisogni militari;

b) nell'anno finanziario 1889-90 lire 19,400,000 in continuazione dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885 già citata.