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LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5864

Sui provvedimenti militari. (088U5864)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1889
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero
della guerra l'iscrizione delle seguenti somme: 
 
    a) nell'anno finanziario 1888-89,  lire  90,040,000  delle  quali
lire 52,360,000 in conto dei fondi accordati  dalla  legge  2  luglio
1885, n. 3223 (Serie 3ª) e lire 37,680,000 parte in aggiunta ai fondi
stessi, parte per nuovi bisogni militari; 
 
    b) nell'anno finanziario 1889-90 lire 19,400,000 in continuazione
dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885 gia' citata.