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REGIO DECRETO 29 dicembre 1887, n. 5160

che autorizza la vendita dei beni dello Stato descritti nelle annesse tabelle ed approva tre contratti di compra-vendita (087U5160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-2-1888 al: 9-2-2011
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 99 articoli del complessivo valore di stima di lire 73,969 19;

Visto l'articolo 13, secondo alinea, del testo unico della legge, sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato sancito col R. decreto 17 febbraio 1884, numero 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico né i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire settantatremila novecento sessantanove e centesimi diciannove (lire 73,969 19).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).