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REGIO DECRETO 29 dicembre 1887, n. 5160

che autorizza la vendita dei beni dello Stato descritti nelle annesse tabelle ed approva tre contratti di compra-vendita (087U5160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 15-2-1888
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
Tesoro; 
 
  Vista la tabella dei beni per la  loro  natura  e  provenienza  non
destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di  99  articoli
del complessivo valore di stima di lire 73,969 19; 
 
  Visto l'articolo 13, secondo alinea, del testo unico  della  legge,
sull'amministrazione e contabilita' generale dello Stato sancito  col
R. decreto 17 febbraio 1884, numero 2016 (Serie 3ª); 
 
  Ritenuto che l'alienazione dei suddetti  beni  mentre  torna  utile
all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico ne' i  diritti
dei terzi; 
 
  Sentito l'avviso del Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                             Articolo 1. 
 
  E' autorizzata la vendita dei  beni  dello  Stato  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimato  d'ordine  Nostro  dal
Ministro delle Finanze, e che  ascendono  al  complessivo  valore  di
stima di lire  settantatremila  novecento  sessantanove  e  centesimi
diciannove (lire 73,969 19). 
 
  L'alienazione si fara' con le norme stabilite  dal  R.  decreto  30
maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).