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REGIO DECRETO 29 dicembre 1887, n. 5151

Che costituisce in sezione elettorale autonoma il comune di Drenchia. (087U5151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1888 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Drenchia per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Leonardo e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Drenchia ha 56 elettori politici; che è sprovvisto di strade ruotabili; che dista 13 chilometri da San Leonardo e la comunicazione deve farsi per molti tratti mediante sentieri faticosi e nelle stagioni piovose malagevoli sì che può rimanere impedito agli elettori l'esercizio del diritto elettorale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Drenchia è separato dalla sezione elettorale di San Leonardo ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Udine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1887.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.