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REGIO DECRETO 29 dicembre 1887, n. 5151

Che costituisce in sezione elettorale autonoma il comune di Drenchia. (087U5151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-1-1888
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Veduta la domanda del comune di Drenchia  per  la  sua  separazione
dalla sezione elettorale di San Leonardo e per la sua costituzione  a
sezione elettorale autonoma; 
 
  Veduta la tabella generale delle  sezioni  dei  Collegi  elettorali
approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª); 
 
  Visti gli articoli 47 e  48  della  legge  elettorale  politica  22
gennaio 1882; 
 
  Ritenuto che il comune di Drenchia ha 56 elettori politici; che  e'
sprovvisto di strade  ruotabili;  che  dista  13  chilometri  da  San
Leonardo e la comunicazione deve  farsi  per  molti  tratti  mediante
sentieri faticosi e nelle stagioni piovose malagevoli  si'  che  puo'
rimanere impedito agli elettori l'esercizio del diritto elettorale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il comune di Drenchia e' separato dalla sezione elettorale  di  San
Leonardo ed e' costituito  in  sezione  elettorale  autonoma  del  2°
Collegio di Udine. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1887. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Crispi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.