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REGIO DECRETO 22 dicembre 1887, n. 5144

Che sostituisce altri modelli a quelli uniti al regolamento per l'esecuzione della legge 22 febbraio 1885, num. 2922 (Serie 3ª), concernente il credito fondiario. (087U5144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1888 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (Serie 3ª) sul Credito Fondiario;
Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato col Regio decreto 24 luglio 1885, n. 3278 (Serie 3ª);

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e Commercio, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze interim del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Ai modelli A, B, C, che sono uniti al regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (Serie 3ª), approvato con Regio decreto 24 luglio 1885, n. 3278 (Serie 3ª), si sostituiscono gli annessi modelli A, B, C e si aggiunge il modello F, visti d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1887.

UMBERTO.

Grimaldi.
Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.